P.A.: STRETTA USO INTERNET E EMAIL SUL LAVORO. DIRETTIVA BRUNETTA

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P.A.: STRETTA USO INTERNET E EMAIL SUL LAVORO. DIRETTIVA BRUNETTA
(ASCA) – Roma, 27 mag – Controllo sull’uso della rete e della posta elettronica negli uffici pubblici, ‘filtri’ che evitino l’accesso ai siti con contenuti vietati dalla legge, una black list dei siti non consentiti. Ma anche possibilita’ di collegarsi dalla scrivania dell’ufficio con la propria banca o assicurazione per effettuare adempimenti on line ed evitare cosi’ assenze dal lavoro. La stretta sull’utilizzo di internet per fini diversi da quelli legati alla professione e’ contenuta nella direttiva del ministro della P.A. che per diversi aspetti rimanda alla deliberazione del Garante della privacy in proposito. L’Amministrazione, che e’ anche proprietaria del sistema informativo, ha l’onere di predisporre ”misure per ridurre il rischio di comportamenti impropri di internet, consistenti in attivita’ non correlate con la prestazione lavorativa, quali la visione di siti non pertinenti, l’upload e il download di files, l’uso di servizi di rete con finalita’ ludiche o comunque estranee all’attivita’ lavorativa”. A questo proposito la direttiva raccomanda alle amministrazioni di ”dotarsi di software idonei ad impedire l’accesso ai siti internet aventi contenuti e/o finalita’ vietati dalla legge”. La singola Amministrazione, tenuto conto delle peculiarita’ della propria organizzazione e dei profili professionali autorizzati all’uso della rete, puo’ adottare misure indicate nella delibera e Garahte e che nella direttiva vengono ricordate: ”individuazione di categorie di siti correlati o meno con la prestazione lavorativa: configurazioni di sistemi o utilizzo di filtri che prevengano operazioni non inerenti l’attivita’ lavoratia, quali l’upload o l’accesso a determinati siti, inseriti in una sorta di black list, e il download di file o software con particolari caratteristiche (dimensionali o di tipologia di dato)”.
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(ASCA) – Roma, 27 mag – Tuttavia l’utilizzo di internet per attivita’ non legati ai compiti istituzionali potrebbe essere ”regolamentato e consentito” per assolvere incombenze o adempimenti burocratici senza llontanarsi dai luoghi di lavoro. E’ il caso di adempimenti on line con la pubblica amministrazione, con banche, assicurazioni, concessionari di servizi pubblici, che potrebbero quindi essere permessi a patto che occupino un periodo di tempo ”strettamente necessario allo svolgimento delle transazioni”. Nella direttiva si sottolinea inoltre che, secondo le linee definite dal Garante, il datore di lavoro puo’ riservarsi di controllare l’effettivo espletamento delle prestazioni lavorative e il corretto utilizzo degli strumenti di lavoro. I controlli devono essere ”proporzionati allo scopo” e rispettando la liberta’ e la dignita’ dei lavoratori. Cio’ significa che il datore di lavoro potrebbe verificare se vi e’ stato un uso indebito di internet da parte del dipendente attraverso il controllo degli accessi e dei tempi di connessione, senza pero’ indagare sul contenuto dei siti visitati”. I lavoratori devono essere messi in consizione di conoscere quali sono le attivita’ consentite, a quali controlli sono sottoposti. La direttiva raccomanda quindi ”l’adozione di un disciplinare interno adeguatamente pubblicizzato”.