Stop ai contributi a pioggia per le emittenti locali: via libera del Consiglio di Stato ai fondi per il pluralismo, che suggerisce di adottare un tetto massimo per scongiurare il gigantismo

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Il Consiglio di Stato, con parere n. 1563 della Sezione normativa, ha dato ieri il via libera allo schema di decreto riguardante il regolamento sui criteri di riparto “tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali”, predisposto in attuazione della legge di stabilità 2016.

Sullo schema di regolamento, riferisce l’Ansa, il Consiglio di Stato ha espresso parere favorevole, rilevando come il testo intenda recepire gli obiettivi, legislativi di pluralismo dell’informazione, di sostegno dell’occupazione nel settore, di incentivazione all’uso di tecnologie innovative e, non da ultimo, del miglioramento dei livelli qualitativi dei contenuti forniti, in un mercato peraltro molto “parcellizzato”, evitando dunque il protrarsi dei benefici “a pioggia”.

Il Consiglio, tuttavia, ha rilevato come non sia sufficientemente chiaro se, una volta accertato il possesso da parte delle emittenti dei requisiti per l’inserimento nell’elenco tutti i soggetti abbiano poi diritto a ottenere i contributi, proporzionalmente alle risorse disponibili, o se tali contributi vengano invece assegnati solo ai soggetti che hanno ottenuto un punteggio maggiore.

Evidenziata inoltre la necessità di evitare possibili duplicazioni nell’assegnazione delle risorse, soprattutto nel caso di società titolari di più emittenti o che operano in diverse regioni (chiarendo altresì che  se un soggetto opera su più bacini regionali, per poter concorrere su tali bacini deve possedere i requisiti per ciascuno dei bacini in questione), e si è suggerito di prevedere un tetto massimo dei contributi erogabili per evitare una eccessiva concentrazione delle risorse in favore di società titolari di più emittenti e/o che operano in diverse regioni, in modo da privilegiare la qualità ma non anche il gigantismo delle emittenti.

Il Consiglio di Stato ha ancora evidenziato l’opportunità di escludere dall’assegnazione delle risorse quelle emittenti che, per la loro diffusione sul territorio, non possano ritenersi emittenti locali.