Pubblichiamo l’ intervento dell’avvocato Luciano Daffarra, specialista nel diritto d’autore, che spiega la sanzione dell’Antitrust francese a Google per aver violato i diritti degli editori che sta ispirando azioni in altri Paesi, come sta succedendo in Italia secondo le dichiarazioni a Repubblica del sottosegretario Martella.
L’Autorità francese della concorrenza ha emesso in questi giorni un provvedimento (la Decisione 20-MC-01 del 9/4/2020) di sanzione nei confronti di Google riscontrando da parte di quest’ultima una violazione delle norme vigenti in materia di pubblicazioni on-line, con abuso di posizione dominante nel mercato francese delle ricerche generaliste (mercato che oscillerebbe a beneficio della stessa in una quota compresa fra il 26% e il 90% del totale del traffico diretto sulle pagine delle 32 principali testate giornalistiche e agenzie di stampa).

In particolare si è osservato che Google e le sue consociate avrebbero applicato in maniera discriminatoria la normativa interna francese sui diritti connessi degli editori, imponendo sistematicamente il principio della non remunerazione per la pubblicazione sulla piattaforma dei contenuti protetti, senza concedere agli aventi diritto la possibilità di negoziare. Inoltre, Google avrebbe rifiutato di comunicare agli editori le informazioni necessarie a stabilire la misura dell’equa remunerazione e avrebbe ripreso integralmente i titoli degli articoli dei giornali nella consapevolezza che ciò avrebbe aggirato i diritti connessi stabiliti per legge a favore dei giornali.
Si è così imposto ai gestori del motore di ricerca, attraverso una decisione cautelare e d’urgenza, di negoziare con gli editori la corresponsione di un equo compenso per l’utilizzazione da parte dei loro utenti dei contenuti dei giornali on-line.
Le trattative, volte a risarcire autori e editori, dovranno svolgersi per un periodo di tre mesi, a partire dalla data della domanda presentata da ciascun editore o agenzia di stampa, secondo criteri di trasparenza, di obiettività e di non discriminazione e dovranno prevedere la concessione di una remunerazione agli editori per tutti gli atti di riproduzione dei contenuti protetti compiuti fino all’esito della chiusura del procedimento. Circa l’andamento delle trattative svolte, Google dovrà fornire rapporti mensili all’Authority francese.
I diritti degli editori matureranno sin dalla data di entrata in vigore della Legge 2019-775, cioè dal 24 luglio 2019. In tale giorno si è infatti dato vita in Francia al diritto connesso delle agenzie di stampa e degli editori di giornali. La normativa introdotta da tale legge, suddivisa in 15 articoli, prevede la modifica del Codice della Proprietà Intellettuale francese con l’inserimento dell’art. L. 218-1 – norma che fornisce la precisa definizione di agenzia di stampa e di pubblicazione giornalistica – e del successivo art. L. 218-2 che prescrive l’autorizzazione dell’editore o dell’agenzia di stampa prima che si possa dare luogo a qualsiasi riproduzione o comunicazione al pubblico, in tutto o in parte, delle loro pubblicazioni in formato digitale da parte di un servizio di comunicazione pubblica on-line. Va peraltro osservato, per fare chiarezza sul punto, che con questa normativa il governo di Parigi ha dato implementazione non a tutta la Direttiva DSM (UE/2019/790), ma solo a una disposizione, quella del già citato art. 15 che riguarda appunto lo sfruttamento degli articoli di giornali.
Le rivendicazioni degli editori italiani di giornali che in questi giorni lamentano di non disporre di adeguati strumenti giuridici per fronteggiare lo sfruttamento massivo e abusivo dei contenuti pubblicati, hanno quindi un solido fondamento giuridico e un esempio da seguire che viene loro offerto con provenienza d’oltralpe. Le loro aspettative di tutela potrebbero quindi trovare accoglimento ove entro il 7 giugno 2021 venisse recepito adeguatamente il testo dell’art. 15 della Direttiva UE/790/2019, la cosiddetta Direttiva DSM o Digital Single Market, che prescrive agli Stati Membri di adottare norme interne atte a garantire agli editori di giornali i diritti esclusivi di riproduzione e di comunicazione al pubblico per le loro pubblicazioni on-line.
Non deve essere peraltro dimenticato che il diritto connesso per gli editori incontrerà alcune limitazioni prescritte dalla Direttiva DSM nei seguenti casi:
a) nelle utilizzazioni private e non commerciali degli articoli da parte degli utenti;
b) nei collegamenti ipertestuali, cioè pubblicando URL che portano alla visualizzazione delle singole pagine degli articoli;
c) negli “snippet” cioè negli estratti “molto brevi” degli articoli stessi.
Inoltre, la durata dei diritti esclusivi degli editori di giornali è circoscritta a due anni dalla pubblicazione di ciascun articolo, con decorrenza dal primo gennaio dell’anno successivo.
Avv. Luciano Daffarra, C-Lex Studio Legale