Con una sentenza pubblicata oggi, il Tar del Lazio ha annullato la sanzione da quasi 21 mila euro inflitta dall’Agcom nel 2013 a Rtl 102.500 Hit Radio, accusata di aver violato il limite temporale dedicato alle trasmissioni sulle competizioni calcistiche.
In sostanza, il 10 gennaio 2013, secondo l’Autorità era stata trasmessa la radiocronaca di alcuni incontri calcistici per circa 32 minuti in assenza di regolare autorizzazione. Ora la sanzione è stata annullata sul presupposto della tardività della notifica dell’atto di contestazione, risultata effettuata successivamente al termine di novanta giorni dalla conoscenza del fatto illecito.

Disatteso poi l’assunto secondo il quale l’istruttoria svolta dall’Autorità successivamente alla ricezione della segnalazione avrebbe richiesto ulteriori accertamenti sulla vicenda, così da imporre lo slittamento del termine previsto. “Il periodo assegnato per la contestazione – scrive il Tar – concerne l’accertamento della fattispecie nei suoi elementi materiali, già perfettamente delineati dalla comunicazione della Lega Calcio, non potendo di per sé la qualificazione giuridica della vicenda, nel caso di specie peraltro piuttosto agevole, consentire ex se la proroga del termine perentorio, differibile solo a fronte di approfondimenti istruttori sul fatto, necessari se attinenti a vicenda di particolare complessità non immediatamente percepibile”.