I Con commenti di Franceschini, Moles e Riffeser
Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al decreto legislativo di recepimento della Direttiva europea sul diritto d’autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale. “L’Italia recepisce la direttiva Copyright e rafforza la tutela degli autori e degli artisti con norme chiare e meccanismi trasparenti e adeguati all’era digitale” e’ il commento del ministro della Cultura Dario Franceschini. “Il provvedimento, che era stato emanato dal governo lo scorso agosto a seguito di una ampia consultazione pubblica con le diverse realtà del settore – prosegue il ministro – viene oggi approvato in via definitiva tenendo conto di alcune delle osservazioni espresse dalle commissioni parlamentari competenti di Camera e Senato che ringrazio per l’importante lavoro svolto. L’obiettivo di fondo – spiega Franceschini – è quello di adattare la legge sul diritto d’autore all’ambiente digitale contemporaneo così da garantire maggiori tutele ai titolari dei diritti e, allo stesso tempo, nuove opportunità per l’industria creativa“. “Gli autori sono al centro di questo intervento – aggiunge il ministro – senza il gesto creativo non ci sono contenuti: il valore autoriale, così come quello degli artisti interpreti ed esecutori, deve essere difeso, anche attraverso una maggior trasparenza dell’utilizzo delle opere da parte delle piattaforme digitali”. Il testo, conclude Franceschini, “è il frutto di un intenso lavoro con il Dipartimento per l’editoria e le altre amministrazioni coinvolte, nonché di un costante dialogo con le associazioni e le rappresentanze di categoria del settore”.

Plaude all’approvazione definitivo del cdm il sottosegretario all’Editoria, Giuseppe Moles: “Abbiamo così affermato un principio sacrosanto: le imprese editoriali devono ricevere un equo compenso per gli articoli di carattere giornalistico caricati sul web; questa è la grande novità del recepimento dell’articolo 15 di mia competenza, ma poi convintamente condiviso da tutti e cioè che il diritto connesso degli editori ad un equo compenso è oggi previsto e normato”. Il lavoro svolto, secondo Moles “è giusto ed equilibrato, addirittura forse un unicum in Europa, ed è stato il frutto di grande condivisione e partecipazione innanzitutto con il ministro Franceschini e con gli altri dicasteri a vario titolo coinvolti. Con questo recepimento abbiamo posto le basi per un nuovo inizio”.

Soddisfazione viene espressa anche dal presidente della Fieg, Andrea Riffeser Monti, che in una nota definisce il recepimento “un risultato importante per la tutela degli investimenti delle aziende editoriali anche nell’ecosistema digitale e per il riequilibrio nella distribuzione del valore del prodotto, senza pregiudicare la libera espressione degli utenti della Rete”. Riffeser prosegue dando atto “a Governo e Parlamento dell’impegno profuso per il raggiungimento di questo traguardo, che ci consegna un testo bilanciato ed efficace per la tutela dei diritti degli editori e che introduce due principi essenziali: un meccanismo di negoziazione effettiva per la remunerazione degli articoli e una definizione di ‘estratti brevi’ che non vanifica lo spirito della Direttiva”. “L’auspicio – conclude Riffeser – è che si apra ora una fase di confronto costruttivo tra tutte le Parti coinvolte, nella comune condivisione di una riforma necessaria al riequilibrio dell’intero sistema digitale”.
DDL-concorrenza-Testo-CDM-04.11Ecco in sintesi le principali modifiche adottate a seguito del recepimento delle osservazioni delle Commissioni parlamentari:
VALORIZZAZIONE DEGLI ORGANISMI DI INTERMEDIAZIONE. È stato valorizzato il ruolo degli organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendente nelle attività di negoziazione e rinegoziazione relative agli utilizzi delle opere dei propri iscritti.
SFRUTTAMENTO DELLE OPERE MUSICALI IN STREAMING. È stato chiarito che gli artisti interpreti e esecutori di fonogrammi, in caso di cessione del diritto a un produttore, hanno il diritto di ottenere la corrispondente equa remunerazione, adeguata e proporzionata, secondo apposite clausole contrattuali. Si vogliono in tal modo assicurare compensi adeguati agli artisti del settore musicale, garantendo che le entrate generate dallo sfruttamento delle opere musicali in streaming non siano distribuite in modo sproporzionato.
AMMISSIBILITÀ DELLA REMUNERAZIONE FORFETTARIA. È stato previsto che in alcuni limitati casi la remunerazione di autori e artisti, anziché commisurata ai ricavi che derivano dallo sfruttamento delle loro opere, può essere realizzata in modo forfettario.
RAFFORZAMENTO DEL MECCANISMO DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA. È stato rafforzato il meccanismo di negoziazione assistita previsto nei casi in cui le parti incontrino difficoltà nel raggiungere un accordo per la concessione di una licenza per lo sfruttamento di opere audiovisive su servizi di video on demand. Si prevede infatti che ciascuna delle parti può chiedere l’assistenza dell’AGCOM, che fornisce indicazioni sulle opportune soluzioni negoziali, anche con riferimento alla determinazione del compenso dovuto.
OBBLIGO DI TRASPARENZA. È stato previsto che l’obbligo di informazione dei soggetti ai quali sono stati concessi in licenza o trasferiti i diritti possa essere assolto, oltre che in via diretta nei confronti dei titolari dei diritti, nei confronti delle imprese di intermediazione. A tutela degli interessi dei soggetti obbligati, è stato disposto che le informazioni vadano fornite con cadenza almeno semestrale (anziché trimestrale) e sono state introdotte maggiori garanzie ai fini della riservatezza delle informazioni fornite.
LICENZE COLLETTIVE CON EFFETTO ESTESO. Al fine di garantire piena tutela dei diritti di soggetti apolidi o non identificati, è stata prevista la legittimazione degli organismi di gestione collettiva a gestire i loro diritti, nel rispetto di diversi limiti e garanzie.
RUOLO AGCOM NELLA DEFINIZIONE DELLE REMUNERAZIONI. È stato previsto che, in difetto di accordo tra le parti, l’entità della remunerazione dovuta è definita dall’AGCOM (anziché dal collegio arbitrale previsto dal decreto legislativo luogotenenziale n. 440 del 1945).
AMPLIAMENTO DELLE CATEGORIE TITOLARI DI DIRITTI. È stato dato riconoscimento anche alle figure dei direttori del doppiaggio, dei doppiatori, degli adattatori dei dialoghi e dei traduttori.
ESTRAZIONE DI TESTO E DATI PER SCOPI DI RICERCA SCIENTIFICA È stato chiarito l’ambito di applicazione dell’eccezione relativa all’estrazione di testo e di dati per scopi di ricerca scientifica, prevedendo che gli organismi di ricerca possono liberamente divulgare solo gli esiti delle ricerche, non anche il materiale utilizzato nel corso delle stesse.
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E REVOCA DELL’ESCLUSIVA IN CASO DI MANCATO SFRUTTAMENTO DELL’OPERA. Al fine di garantire maggior flessibilità, è stato ampliato il termine temporale entro cui deve avvenire lo sfruttamento delle opere in mancanza del quale l’autore/artista ha il diritto di agire per la risoluzione del contratto di licenza o di revocarne l’esclusiva.
RELAZIONE AGCOM. È stato disposto che l’AGCOM, trascorsi due anni dall’entrata in vigore delle nuove disposizioni, trasmette alle Camere una relazione in merito all’applicazione di propria competenza della disciplina introdotta.