La Commissione europea ha informato Meta del suo parere preliminare secondo cui l’azienda ha violato le norme antitrust dell’Ue distorcendo la concorrenza nei mercati pubblicitario online. La Commissione contesta il fatto che Meta leghi il suo servizio di annunci online, Facebook Marketplace, al suo social network personale, Facebook.
Tra i timori anche quello sulla possibilità che Meta imponga condizioni commerciali sleali ai concorrenti di Facebook Marketplace a proprio vantaggio.
Se confermate, queste pratiche violerebbero l’articolo 102 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (‘TFUE’) che vieta l’abuso di posizione dominante.
Le modalità contestate
La contestazione preliminare della Commissione rileva che Meta ha abusato delle proprie posizioni dominanti in due modi: in primo luogo, collegando il suo servizio di annunci economici online Facebook Marketplace con il suo social network personale dominante Facebook. Ciò significa che gli utenti di Facebook hanno automaticamente accesso al Marketplace di Facebook, che lo vogliano o meno. La Commissione teme che i concorrenti di Facebook Marketplace possano essere preclusi in quanto viene conferito a Facebook Marketplace un vantaggio di distribuzione sostanziale che i concorrenti non possono eguagliare.
In secondo luogo, Meta impone unilateralmente condizioni commerciali sleali ai servizi di annunci economici online concorrenti che fanno pubblicità su Facebook o Instagram. La Commissione teme che i termini e le condizioni, che autorizzano Meta a utilizzare i dati relativi agli annunci derivati dai concorrenti a vantaggio del Marketplace di Facebook, siano ingiustificati, sproporzionati e non necessari per la fornitura di servizi di pubblicità sulle piattaforme di Meta. Tali condizioni impongono un onere ai concorrenti e avvantaggiano solo il Marketplace di Facebook.
I passi della procedura
Una comunicazione degli addebiti è un passo formale nelle indagini della Commissione su sospette violazioni delle norme antitrust dell’Ue. La Commissione informa per iscritto le parti interessate degli addebiti sollevati nei loro confronti. I destinatari possono esaminare i documenti del fascicolo dell’indagine della Commissione, rispondere per iscritto e richiedere un’audizione orale per presentare le loro osservazioni sul caso davanti ai rappresentanti della Commissione e alle autorità nazionali garanti della concorrenza. L’invio di una comunicazione degli addebiti e l’apertura di una formale istruttoria antitrust non pregiudica l’esito delle istruttorie. Se la Commissione conclude, dopo che la società ha esercitato i suoi diritti di difesa, che vi sono prove sufficienti di un’infrazione, può adottare una decisione che vieti il comportamento e imponga una multa fino al 10% del fatturato mondiale annuo della società.
Meta: parere Ue privo di fondamento
Tim Lamb, responsabile della concorrenza Emea di Meta, ha replicato al parere preliminare di Bruxelles. “Le affermazioni della Commissione Europea sono prive di fondamento”, ha risposto. “Continueremo a lavorare con le autorità di regolamentazione per dimostrare che l’innovazione dei nostri prodotti è favorevole ai consumatori e alla concorrenza”.