“L’Agcom segue con la massima attenzione la vicenda Meta-Siae e si riserva di azionare gli eventuali strumenti di diffida e di mancato rispetto dell’ordine di diffida consentiti dall’ordinamento”, in particolare nel caso in cui emergesse l’assenza di buona fede nelle trattative.
A spiegarlo, citato da Ansa, il presidente dell’Autorità, Giacomo Lasorella, ascoltato alla Camera dalle commissioni Cultura e Trasporti sul mancato accordo tra la piattaforma e la Società italiana degli autori ed editori.
Richiesta informazioni
“Seguiremo le iniziative di tutti gli altri soggetti istituzionali che stanno affrontando la materia”, “non ultimo il tavolo creato dal governo”, ha aggiunto, sottolineando che già il 27 marzo gli uffici dell’Agcom “hanno rivolto formale richiesta di informazioni dettagliate sia alla Siae sia a Meta e sono in attesa di risposta”.
Direttiva Barnier di riferimento
Il quadro normativo di riferimento, ha spiegato Lasorella, “è rappresentato dalla direttiva Barnier, che ha regolato i rapporti tra utilizzatori e detentori dei diritti, e la direttiva Copyright che si sofferma sul diritto degli utenti e sul rispetto del diritto d’autore da parte degli utilizzatori”.
In base a quest’ultima direttiva, recepita in Italia dal decreto legislativo 177/2021, “emerge un punto fermo – ha sintetizzato il presidente Agcom – e cioè che per utilizzare sulle sue piattaforme opere anche caricate da terzi, Meta è tenuta a stipulare un accordo con il titolare dei diritti”.
Altrettanto importanti i principi fissati dalla Barnier, recepita in Italia dal decreto legislativo 35/2017. “Le norme fissate nel decreto – ha spiegato ancora Lasorella – prevedono che società di collecting e utilizzatori debbano condurre le negoziazioni in buona fede, scambiandosi tutte le informazioni necessarie, e che la concessione delle licenze debba avvenire a condizioni eque e non discriminatorie e sulla base di criteri semplici, chiari, oggettivi e ragionevoli. E prevedono anche che lo scambio di informazioni sia funzionale al raggiungimento dell’accordo tra le parti”.
Lo stesso decreto del 2017 “attribuisce ad Agcom un ampio potere di vigilanza: di qui la nostra richiesta di informazioni dettagliate sia a Meta sia a Siae”.
In caso di mancato rispetto degli obblighi di negoziazione in buona fede, “ipotesi che si verifica anche in caso di abbandono delle trattative senza giusta causa”, l’Autorità “ha il potere di diffidare la parte incorsa nella violazione dal reiterare la condotta illecita: ma questo si potrà ricostruire solo avendo elementi certi dalle carte, che ancora non abbiamo”.
Meta-Siae caso non riconducibile a norme su equo compenso
Il caso Meta-Siae, ha detto ancora il presidente dell’Autorità, “non è riconducibile alle nuove disposizioni che hanno attribuito ad Agcom la soluzione delle controversie in materia di equo compenso, come accade nei rapporti tra editori di giornali e piattaforme o in altri specifici settori, come per autori e artisti per il noleggio e il prestito di opere”.
Quanto alla remunerazione del diritto d’autore in base al meccanismo di revenue sharing, “il principio è che questi diritti siano una quota dei ricavi ottenuti da chi ricava un utile dall’uso delle tracce musicali.
Ma non avendo ancora elementi non sono in grado di stabilire per quale ragione non sia stato possibile quantificarlo: andrebbe quantificato, ma questo fa parte della trattativa fra i soggetti interessati”. Anche la tempistica del negoziato, ha precisato rispondendo alle domande in audizione, “è affidata alle parti”.
Convocazione al Mic
Il 6 aprile, ricordiamo è in programma un incontro tra le parti, convocate dalla sottosegretaria Lucia Borgonzoni.