Resta confermato il provvedimento cautelare con il quale l’Antitrust nell’aprile scorso ha imposto a Meta la ripresa delle trattative con Siae per la disponibilità del contenuto musicali su Facebook e Instagram, “mantenendo un comportamento ispirato ai canoni di buona fede e correttezza”, provvedendo a fornire “tutte le sole informazioni necessarie [per] ristabilire un equilibrio nell’intero rapporto commerciale” e ripristinando “tempestivamente, in modo pieno, la disponibilità dei contenuti musicali tutelati da Siae sulle proprietà di Meta per tutto il periodo necessario alla conclusione delle negoziazioni”.
Così il Tar del Lazio con una sentenza con la quale ha respinto due ricorsi proposti da Meta Platforms Inc. (il primo) e Meta Platforms Ireland Limited, Meta Platforms Technologies Uk limited e Facebook Italy Srl (il secondo).
Le misure cautelari sono state adottate nell’ambito di un’istruttoria avviata ad aprile il 4 aprile per presunto abuso di dipendenza economica nei confronti di Siae nella negoziazione sulla stipula della licenza d’uso, sulle proprie piattaforme, dei diritti musicali. Accordo tra le parti non raggiunto poiché la remunerazione basata sulla “flat fee” per gli short video non era accetta da Siae; e l’importo da questa controproposto risultava eccessivo per Meta.
Il Tar, sintetizza Ansa, premettendo come accertata “la ricorrenza dello stato di dipendenza economica della Siae nei confronti dell’impresa ricorrente” e ritenendo “determinante” il ruolo di Meta nel consentire il raccordo tra i suoi utenti e le opere tutelate dalla Siae, ha ritenuto “evidente come la condotta di Meta abbia determinato un insuperabile fermo nelle trattative, reso evidente anche dalla rimozione della fruibilità dei contenuti musicali dalle proprie piattaforme sociali”.
E “sulla liceità di un simile modus operandi, va osservato come in realtà sia precluso all’impresa dominante imporre in maniera (sostanzialmente) unilaterale la propria volontà, recedendo dalle trattative ove questa non viene accettata”.
Sotto il profilo della “conduzione delle trattative in buona fede” i giudici hanno evidenziato come “l’azione di Meta non appaia pienamente aderente ai canoni normativi”, apparendo evidente come “la mancata condivisione dei dati economici con la controparte contrattuale sia stato correttamente qualificata dall’Agcm”. Alla fine, per il Tar “senza l’intervento autoritativo la trattativa sarebbe probabilmente rimasta in una fase di stallo con grave pregiudizio per l’intero indotto che opera sulle piattaforme gestite da Meta”. La conseguenza è che “perfettamente legittimo si appalesa l’intervento dell’Autorità, risultando estremamente urgente garantire il ripristino della fruizione dei contenuti audio di Siae sulle piattaforme Meta”.
Siae: decisione del Tar acceleri il negoziato con Meta
“Accogliamo con soddisfazione la decisione del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio che ha respinto il ricorso di Meta contro la decisione dell’Agcm di adottare misure cautelari verso Meta in merito alla trattativa con Siae”. Così il presidente della Siae, Salvatore Nastasi, commenta il respingimento da parte del Tar del Lazio del ricorso di Meta.
“Fin dal primo giorno, la nostra posizione, da sempre a difesa degli autori ed editori italiani, ha ritenuto che la direttiva Copyright dovesse applicarsi ‘pacificamente’ anche a Meta, così da poter pervenire alla definizione di un compenso equo nell’interesse dell’industria creativa italiana. Il Tar lo ha ora confermato e, ancora una volta, speriamo che questo possa contribuire a ripristinare ed accelerare il negoziato con il colosso di Menlo Park che, allo stato, continua ad opporsi aprioristicamente all’applicazione della suddetta Direttiva e alla messa a disposizione di quel set di informazioni necessarie per ristabilire un equilibrio nella trattativa”.